Nei vari confronti avvenuti con gli amministratori della nostra provincia ed all'interno della Commissione Ambiente di Senigallia, quando si parla di Azienda Speciale Consortile spesso si è fatta una gran confusione, sono stati dati giudizi affrettati lontani dalla realtà ed estremamente approssimativi.
C'è chi ha paragonato questo modello di gestione con le vecchie municipalizzate abolite dalla legge Galli. Se c'è un aspetto positivo in questa legge è proprio l'abolizione di questi carrozzoni. Lungi da noi riesumarli. Molti hanno bollato semplicemente come demagogica la nostra proposta, attribuendoci in maniera "colorita" in un incontro specifico di possedere scarsa conoscenza dell'argomento ergo non meritevoli di considerazione. E' comprensibile che ci troviamo ad essere governati illegittimamente in Parlamento da tecnocrati e che le persone sono sempre più distanti dalla vita politica anche grazie all'arroganza di questi personaggi. Per fortuna ancora per poco.
Nell'articolo sottostante vi descriviamo alcune specificità che caratterizzano l'azienda speciale rispetto la società per azioni. Buona lettura.
1. L’ Azienda speciale: caratteristiche generali
L’ Azienda speciale, come recita l’art. 114 del Testo unico degli Enti Locali, è “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Si tratta pertanto di un ente di diritto pubblico, diverso dal comune o dalla provincia da cui dipende funzionalmente. La personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale che lo ha costituito. Al Comune compete l’approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano - programma comprendente il contratto di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Al comune, infatti, compete soltanto la determinazione esterna di fini e obiettivi, compete all'azienda procedere autonomamente al perseguimento dei fini posti dell'ente locale godendo di ampia autonomia imprenditoriale. L’acquisizione della personalità giuridica avviene per la prima volta con la legge 142/90 e questo fatto è ciò che maggiormente differenzia l’Azienda speciale con le precedenti Aziende speciali “municipalizzate”